TASI 2020
La legge n. 160 del 27.12.2019 Art. 1 comma 738 ha abrogato la TASI con decorrenza 01.01.2020.
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TASI 2019
Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
Acconto: scadenza 17 giugno 2019
Saldo: scadenza 16 dicembre 2019
E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.
Le aliquote da utilizzare per l'anno 2019 sono:
- aliquota 1,00‰ (uno per mille) per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 2,00‰ (due per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali appartenenti alla categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota 0,80‰ (zerovirgolaotto per mille) per tutti gli altri immobili non compresi nei punti precedenti
Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci per cento) mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.
- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
La riduzione si applica anche all'IMU.
Download Regolamento
Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è D503.
E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?COMUNE=D503
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE.
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TASI 2018
Le aliquote da utilizzare per l'anno 2018 sono:
- aliquota 1,00‰ (uno per mille) per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 2,00‰ (due per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali appartenenti alla categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota 0,80‰ (zerovirgolaotto per mille) per tutti gli altri immobili non compresi nei punti precedenti
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TASI 2017
- aliquota 1,00‰ (uno per mille) per i fabbricati rurali strumentali
- aliquota 2,00‰ (due per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali appartenenti alla categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota 0,80‰ (zerovirgolaotto per mille) per tutti gli altri immobili non compresi nei punti precedenti