IMU 2021

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2021 e quello a saldo entro il 16.12.2021.

Descrizione

Per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni IMU sono state approvate con delibera C.C. n. 57 del 29.12.2020 nelle misure di cui al prospetto che segue:
Aliquota base: 11,40 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non
locati: 1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie
catastali A1, A8 e A9; Detrazione prima casa di abitazione: euro 200,00
per le categorie catastali A1, A8 e A9


OGGETTO DELL’IMPOSTA: si paga per tutti i gli IMMOBILI registrati in catasto e per quelli che ancora non lo sono ma che per le loro caratteristiche sono comunque registrabili sulla base della rendita catastale attribuita.

Si paga per le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.) sulla base del loro valore commerciale.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO: i PROPRIETARI oppure chi ha l’USUFRUTTO o esercita il diritto di ABITAZIONE riconosciuto al coniuge superstite ( previa dichiarazione già presentata o da presentare come sotto indicato)
OGNI CONTRIBUENTE DOVRA’ PAGARE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUOTA DI POSSESSO. NON E’ CONSENTITO L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DA PARTE DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI.
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2021&comune=D503
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE

La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

Si ricorda che per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e il restante importo al Comune mentre per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

La base di calcolo è la rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A10: moltiplicatore 80) – C2 – C6 (abitazioni – magazzini - garages)
• 140 per i fabbricati classificati nelle categorie B (cantine)
• 65 per i fabbricati classificati nelle categorie D (escluso D5 moltiplicatore 80)
• 55 per i fabbricati classificati nelle categorie C1 (negozi)

COME SI PAGA: utilizzando il modello F24 in banca o alla posta.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

il codice del Comune è D503

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=D503.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.




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IMU 2020

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020 e quello a saldo entro il 16.12.2020.

Per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU sono state approvate con delibera C.C. n. 30 del 30.09.2020 nelle misure di cui al prospetto che segue:
Aliquota base: 11,40 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non
locati: 1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie
catastali A1, A8 e A9; Detrazione prima casa di abitazione: euro 200,00
per le categorie catastali A1, A8 e A9

OGGETTO DELL’IMPOSTA: si paga per tutti i gli IMMOBILI registrati in catasto e per quelli che ancora non lo sono ma che per le loro caratteristiche sono comunque registrabili sulla base della rendita catastale attribuita.

Si paga per le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.) sulla base del loro valore commerciale.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO: i PROPRIETARI oppure chi ha l’USUFRUTTO o esercita il diritto di ABITAZIONE riconosciuto al coniuge superstite ( previa dichiarazione già presentata o da presentare come sotto indicato)
OGNI CONTRIBUENTE DOVRA’ PAGARE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUOTA DI POSSESSO. NON E’ CONSENTITO L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DA PARTE DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI.

Per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”


Si ricorda che per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e il restante importo al Comune mentre per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

La base di calcolo è la rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A10: moltiplicatore 80) – C2 – C6 (abitazioni – magazzini - garages)
• 140 per i fabbricati classificati nelle categorie B (cantine)
• 65 per i fabbricati classificati nelle categorie D (escluso D5 moltiplicatore 80)
• 55 per i fabbricati classificati nelle categorie C1 (negozi)

COME SI PAGA: utilizzando il modello F24 in banca o alla posta.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

il codice del Comune è D503

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=D503.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
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IMU 2019
Scadenza pagamenti:
Acconto: 17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2019 sono:
Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%
Aliquota per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 0,4%

- Sono esenti da IMU: gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9.

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
La riduzione si applica anche alla TASI.


E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Farnese con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=D503
 VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI FARNESE.

OGGETTO DELL’IMPOSTA: si paga per tutti i gli IMMOBILI registrati in catasto e per quelli che ancora non lo sono ma che per le loro caratteristiche sono comunque registrabili sulla base della rendita catastale attribuita.

Si paga per le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.) sulla base del loro valore commerciale.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO: i PROPRIETARI oppure chi ha l’USUFRUTTO o esercita il diritto di ABITAZIONE riconosciuto al coniuge superstite ( previa dichiarazione già presentata o da presentare come sotto indicato)
OGNI CONTRIBUENTE DOVRA’ PAGARE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUOTA DI POSSESSO. NON E’ CONSENTITO L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DA PARTE DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI.

Si ricorda che per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune mentre per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

La base di calcolo è la rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A10: moltiplicatore 80) – C2 – C6 (abitazioni – magazzini - garages)
• 140 per i fabbricati classificati nelle categorie B (cantine)
• 65 per i fabbricati classificati nelle categorie D (escluso D5 moltiplicatore 80)
• 55 per i fabbricati classificati nelle categorie C1 (negozi)

SUL SITO DEL COMUNE DI FARNESE www.comune.farnese.vt.it sarà presente collegamento per il calcolo automatico dell’imposta e la stampa del modello F24 per il versamento.

COME SI PAGA:utilizzando il modello F24 in banca o alla posta.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

il codice del Comune è D503

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=D503.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
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IMU 2018
Le aliquote da utilizzare per l'anno 2018 sono:
Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%
Aliquota per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 0,4%


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IMU 2017
Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%
Aliquota per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 0,4%


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IMU 2016
Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%
Aliquota per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 0,4%
- Sono esenti da IMU: gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9.
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IMU 2015
Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%
Aliquota per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, castelli,palazzi di pregio storico e artistico: 0,4%
Aliquota Terreni: 0,76%

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Pagina aggiornata il 05/07/2024